Cass. civile del 1988 numero 4092 (15/06/1988)


Oggetto del diritto di prelazione e riscatto previsto dall'art. 732, Codice civile, é la quota ereditaria intesa come porzione ideale dell'universum ius del defunto, il cui trasferimento in favore dell'estraneo determinerebbe l'ingresso del medesimo nella comunione ereditaria; il retratto successorio non é perciò invocabile quando l'atto di trasferimento abbia per oggetto cose determinate o quote ideali delle medesime, quando da adeguata valutazione degli elementi concreti della fattispecie (quali la volontá delle parti, lo scopo perseguito, la consistenza del patrimonio ereditario ed il raffronto fra esso e unità delle cose vendute) risulti che i contraenti non intesero sostituire il terzo all'erede nella comunione ereditaria e che l'oggetto del contratto fu considerato come cosa a sé stante e non come quota del patrimonio ereditario o come parametro per individuare la quota di detto patrimonio in quanto tale; in tal caso, data la mancanza nel coerede alienante della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul singolo bene, l'efficacia dell'alienazione con effetti puramente obbligatori resta subordinata alla condizione dell'assegnazione del bene o della sua quota parte al coerede medesimo e quindi non può sorgere il pregiudizio che la disposizione indicata vuole evitare.

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