Cass. civile del 1985 numero 3228 (25/05/1985)


A differenza del risarcimento del danno che tende a ricostruire la situazione patrimoniale del danneggiato lesa dal comportamento illegittimo del danneggiante, come sanzione dell’illegittimità, l'indennizzo é rivolto a compensare la lesione di interessi altrui, conseguente, di norma, al legittimo esercizio di un diritto; pertanto é inammissibile la richiesta avanzata per la prima volta in grado di appello dell'indennizzo previsto dall'art. 1381, Codice civile, per il mancato rispetto della promessa di obbligazione del terzo, ove in primo grado sia stato richiesto il risarcimento del danno.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1985 numero 3228 (25/05/1985)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti