Cass. civile del 1971 numero 3422 (24/11/1971)


Per aversi responsabilità del falso procuratore il quale abbia indotto un terzo a contrattare confidando nella validità del contratto da lui concluso in nome di altri senza averne i poteri, occorre che il convincimento del terzo sia frutto di errore immune da colpa.L'onere di provare che il terzo è stato in colpa incombe bensì al falsus procurator, ma tale onere può ritenersi adempiuto quando già già emergano dalle risultanze della causa i fatti che dimostrano la colpa stessa.E' bensì vero che il terzo contraente ha soltanto la facoltà ma non l'obbligo di controllare se colui che si qualifica procuratore sia veramente tale, e perciò il non aver fatto uso di tale facoltà non è di per sé sufficiente per costituire in colpa il terzo stesso; ma tale comportamento omissivo diventa colposo quando concorrano altri elementi; e un elenento in tal senso è la possibilità di controllare, attraverso i mezzi di pubblicità prescritti dalla legge, i reali poteri del sedicente rappresentante, anziché affidarsi alla mera apparenza.

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