Cass. civile, sez. VI-III del 2015 numero 3717 (24/02/2015)



È precluso l'esercizio della prelazione agraria nel caso in cui il nuovo piano regolatore, pur ancora in itinere, preveda per il terreno, a differenza dello strumento edilizio vigente, una destinazione non agricola, ove lo stesso, ancorché successivamente non approvato, risulti adottato al momento della conclusione del contratto.

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