Cass. civile, sez. VI-I del 2013 numero 17621 (18/07/2013)




In presenza di figli minori, l’eventuale natura parziale del provvedimento di scioglimento del fondo patrimoniale non costituisce un elemento dirimente ai fini della competenza, essendo necessario verificare preventivamente se si sia già realizzata una causa astrattamente produttiva dello scioglimento integrale del vincolo, ai sensi dell’art. 171 c.c. (annullamento, scioglimento o, come nella specie, cessazione degli effetti civili del matrimonio). In tale ipotesi la competenza a conoscere della domanda di scioglimento, anche se limitatamente ad alcune unità immobiliari e sull’accordo di entrambi i genitori divorziati, è sempre del Tribunale per i minorenni e non di quello ordinario: la sopravvenuta mancanza di coniugio al momento della proposizione dell’istanza di autorizzazione determina infatti l’esigenza di intervento del giudice specializzato, al fine di provvedere specificamente alla tutela dei minori nell’amministrazione e nella disposizione dei beni, non esistendo più il presupposto della comunione di affetti e interessi che caratterizza il rapporto matrimoniale quale base giuridico-solidaristica del fondo medesimo.

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