Cass. civile, sez. Unite del 2006 numero 2637 (08/02/2006)


Ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conseguente al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del diritto societario, la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi essa in una vicenda meramente evolutivo modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto escludersi che la fusione per incorporazione determini l'interruzione del processo per perdita della capacità processuale ai sensi dell'art. 300 c.p.c.

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