Cass. civile, sez. Lavoro del 1996 numero 5419 (13/06/1996)


In materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell' art. 2033 cod. civ. e della rilevanza dell' eventuale maggior danno di cui all' art. 1224, secondo comma, cod. civ. rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l' ignoranza dell' effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall' art. 1147, secondo comma, cod. civ. in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto anche il dubbio particolarmente qualificato circa l' effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame. (Fattispecie in materia di versamento ad istituto previdenziale di contributi non effettivamente dovuti).

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