Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 5803 (14/06/1990)


La presenza di una comunanza di vita e di interessi fra conviventi (cosiddetta famiglia di fatto), una volta accertata, rende operante - nei limiti che derivano dall' operatività dell' art. 230 bis cod. civ. - la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese da una parte in favore dell' altra, con la conseguenza che grava su colui che assume la riconducibilità di tali prestazioni allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato l' onere di vincere siffatta presunzione, dimostrando la loro estraneità allo stretto ambito familiare e l' attinenza all' esercizio di un' impresa.

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