Cass. civile, sez. Lavoro del 1990 numero 2831 (05/04/1990)


Nel caso di cessazione attività produttiva il potere del datore di lavoro con riguardo al conseguente licenziamento dei dipendenti non trova limite in considerazione dell'espletamento da parte dello stesso datore di lavoro di attività imprenditoriale di gruppo mediante compartecipazione azionaria in altre società, atteso che tale attività, non assurgendo a valore giuridicamente unificante, non comporta che le relative imprese, ancorché‚ facenti parte del gruppo, possano essere considerate come un’entità unica alla quale sia consentito collegare diritti ed obblighi in ordine alla costituzione ed al mantenimento dei rapporti di lavoro, stante il rilievo prettamente economicistico sia della disciplina del codice civile (novellato dall'art. 6 del D.L. 1974 n. 95) in tema di società controllate e collegate sia della legislazione speciale (art. 18 D.P.R. 1976/n. 902, art. 3 legge 1977/n. 675, art. 3 D.L. 1979/n. 26), la quale, allorché‚ ha voluto garantire il posto di lavoro di dipendenti di imprese di gruppo, vi ha provveduto con specifiche disposizioni (art. 1 D.L. 1976/n. 9, art. 5 D.L. 1978/n. 676). N‚ la legittimità dell'anzidetto licenziamento - la quale è coerente con il principio costituzionale (art. 41) della libertà dell'iniziativa economica privata - é contestabile sotto il profilo dell'abuso del diritto, atteso che il relativo divieto, già contenuto nell'art. 7 delle preleggi del progetto del codice civile, non é stato poi mantenuto nel testo definitivo.

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