Cass. civile, sez. Lavoro del 1989 numero 827 (10/02/1989)


I crediti contributivi dell'Inps nei confronti di una società di persone non si sottraggono, a differenza di quelli indispensabili dell'amministrazione finanziaria, alle disposizioni dell'art. 2499 c. c.; con riguardo al venir meno della responsabilità dei soci per il caso di trasformazione della società di persone in società di capitali effettuata con il consenso del creditore, ferma restando, peraltro, al fine della configurabilità di un consenso presunto per il decorso di trenta giorni dalla comunicazione per raccomandata della trasformazione (2° comma, cit. norma), l'esigenza che tale comunicazione dia espressa e chiara notizia della trasformazione medesima.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1989 numero 827 (10/02/1989)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti