Cass. civile, sez. Lavoro del 1988 numero 4955 (16/08/1988)
A seguito della modificazione dell'art. 1751 cod. civ. per effetto dell' articolo unico della legge 15 ottobre 1971 n. 911, l'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia a tempo indeterminato - originariamente attribuita soltanto se lo scioglimento non fosse imputabile all'agente - spetta indipendentemente dalla natura del fatto che ha determinato lo scioglimento del contratto e, quindi, anche se questo sia avvenuto per fatto imputabile all'agente stesso.