Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 7015 (25/08/1987)


Nello speciale rapporto di portierato, la somministrazione dell'alloggio costituisce una prestazione del datore di lavoro fornita della connotazione della alternativa (onde la validità delle clausole individuali o collettive, che la contemplino, in riferimento all'art. 1285 cod. civ.) rispetto all'indennità sostitutiva", nella quale si identifica il valore convenzionale dell'alloggio, per la determinazione della retribuzione, ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, con la conseguenza che nel caso di impossibilità della somministrazione dell'alloggio (per la mancanza dello stesso nell'edificio in cui deve essere prestato il servizio) l'obbligazione del datore di lavoro viene a concentrarsi a norma dell'art. 1288 cod. civ. nella corresponsione della detta indennità, senza che ne derivi una riduzione della retribuzione, ovvero una lesione della sua proporzionalità e sufficienza ex art. 36 cost.. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dal S.C. - aveva escluso che un portiere, trasferito con le stesse mansioni, a prestare servizio in altro stabile, appartenente al medesimo proprietario e privo di alloggio di servizio, avesse diritto a conservare il precedente alloggio, in luogo dell'offerta indennità sostitutiva).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 7015 (25/08/1987)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti