Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 6971 (20/08/1987)


Con riguardo all'azione risarcitoria, esperita da un agente di commercio contro il preponente per omissioni contributive all'enasarco, implicanti perdita o riduzione del trattamento pensionistico introdotto con il D.M. 10 settembre 1962 (cui hanno fatto seguito la legge 22 luglio 1966 n.. 613 ed il D.pr 30 aprile 1968 n. 758), la questione inerente alla prevedibilità del danno, ai sensi ed agli effetti dell'art.. 1225 cod. civ., integra un profilo di diritto, non una mera valutazione di fatto, se e nei limiti in cui la prevedibilità medesima sia ricollegabile alle norme che regolano il trattamento assicurativo degli agenti di commercio. Pertanto, qualora l'omissione contributiva sia anteriore alla data della suddetta introduzione della pensione, quella prevedibilità deve essere esclusa, in via di diritto, alla stregua della interpretazione della normativa previgente, costituita dagli accordi collettivi del 30 giugno 1938, del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958, aventi vigore erga omnes, atteso che questi attribuivano all'assicurato un trattamento sostanzialmente non esorbitante dall'indennità di fine rapporto contemplata dall'art.. 1751 cod. civ. (sia pure obbligatoriamente trasformata in forma previdenziale) e che, quindi, il successivo sistema pensionistico non è qualificabile come una semplice e prevedibile evoluzione di tale pregresso trattamento.

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