Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 6859 (10/08/1987)


La carcerazione preventiva del lavoratore determinata da fatti esulanti dallo svolgimento del rapporto di lavoro non può essere ritenuta nè giusta causa nè giustificato motivo soggettivo di licenziamento, mancando un inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali; essa si traduce, invece, in fatto oggettivo ( non inquadrabile nella disciplina prevista dall'articolo 1256 cod.civ. determinante una sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa a norma dell'articolo 1464 cod.civ., in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente forzatamente assente dal lavoro dev'essere valutata alla stregua dei criteri fissati nell'ultima parte dell'articolo 3 della l. 15 luglio 1996 n. 604, cioè in relazione alle oggettive esigenze dell'impresa, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, del periodo di assenza del lavoratore, dell'ulteriore durata ragionevolmente prevedibile (e quindi secondo un giudizio ex ante e non ex post) dello stato di carcerazione, della natura e fungibilità delle mansioni espletate dal lavoratore detenuto, della possibilità di affidare temporaneamente dette mansioni ad altri dipendenti, nonchè di ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'accertamento della misura della tollerabilità, da parte del datore di lavoro, della mancata esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente colpito dal provvedimento restrittivo della libertà personale.

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