Cass. civile, sez. Lavoro del 1987 numero 4423 (13/05/1987)


L' estinzione per compensazione (legale) di due debiti (art.. 1242 cod. civ.) postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza, e di tale carattere difetta il credito riconosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la provvisoria esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare), ma non ne comporta la irrevocabile certezza.

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