Cass. civile, sez. Lavoro del 1986 numero 6029 (14/10/1986)


Quando occorra procedere alla liquidazione di un danno futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice, relativamente al lucro cessante, deve attenersi a calcoli di probabilità da compiersi, a norma dell'art.. 2056 cod. civ., con equo apprezzamento delle circostanze del caso, compresa, in ipotesi di morte del congiunto, l'accertata probabilità di sovvenzioni durevoli e costanti di cui i superstiti avrebbero beneficiato in difetto dell'evento lesivo, e tenendo conto - quale parametro orientativo per la determinazione dei guadagni futuri che la vittima, in relazione all'età e alle condizioni socio-economiche, avrebbe potuto conseguire dal suo lavoro - dei minimi tabellari stabiliti dalla contrattazione collettiva, nel luogo e nel tempo della morte, per la categoria di lavoratori cui la vittima stessa apparteneva, oltreché della retribuzione da questa percepita al momento del decesso.

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