Cass. civile, sez. Lavoro del 1983 numero 7326 (12/12/1983)


L'ambito dell'attività dell'agente di assicurazione non è necessariamente limitato al promovimento della conclusione dei contratti per conto della società preponente ed alla modifica o risoluzione di essi ai sensi dell'art. 1903 cod. civ., in quanto, secondo la disciplina dettata dagli artt. 1744 e 1752 cod. civ. ed estesa agli agenti di assicurazione nei limiti stabiliti dall'art. 1753 dello stesso codice, è consentito attribuire all'agente la facoltà di riscuotere i crediti del preponente e la rappresentanza del medesimo; ne, comunque, la causa tipica del contratto di agenzia muta per effetto dell'estensione convenzionale dei compiti dell'agente, la quale, quanto agli agenti di assicurazione, è stata attuata, in particolare, con l'accordo nazionale 10 ottobre 1951 (reso efficace erga omnes con D.P.R. 18 marzo 1961 n. 387), anche in conformità alla direttiva del consiglio della C.E.E. del 13 settembre 1976.

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