Cass. civile, sez. Lavoro del 1983 numero 726 (26/01/1983)


In tema di intrpretazione del contratto, o di una clausola singola, il sindacato di legittimità può riguardare la delimitazione della fattispecie astratta, nonchè la riconduzione ad esso della specie in concreto accertata, trattandosi di operazioni implicanti l'applicazione di norme di diritto, ma non anche l'individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa la comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto ed alla portata del contratto, la cui ricerca si traduce in un'indagine e valutazione di fatto, affidata esclusivamente al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di violazione delle norme ermeneutiche ovvero per il caso di illogicità ed inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto con il ricorso per cassazione la violazione delle regole di ermeneutica deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato ad esse, giacchè, in mancanza, la critica della ricostruzione della volontà contrattuale, operata dallo stesso giudice e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile.

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