Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 5849 (06/11/1982)


Ai sensi dell' art.. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.. 1369 (divieto d' intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell' impiego di mano d' opera negli appalti di opere e servizi), i prestatori di lavoro occupati in violazione dei divieti posti dallo stesso articolo sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell' imprenditore che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, in quanto tale trasgressione, anche penalmente sanzionata, comporta la nullità, per illiceità della causa, dei negozi costitutivi dell' intero rapporto - corrente fra lavoratore, intermediario ed imprenditore destinatario delle prestazioni lavorative - e la costituzione ex lege del rapporto di lavoro con quest' ultimo. Pertanto, l' atto (nella specie, accordo stipulato con l' A.M.A.N. il 3 luglio 1970), con cui i lavoratori, in cambio di una loro immediata e diretta assunzione da parte dell' imprenditore, rinuncino ai diritti già acquisiti per legge in virtù della norma citata, è da considerare nullo ai sensi del primo comma dell' art.. 1972 cod. civ., in quanto transazione su di un titolo affetto da illiceità della causa.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Lavoro del 1982 numero 5849 (06/11/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti