Cass. civile, sez. Lavoro del 1978 numero 635 (11/02/1978)


Qualora un pagamento non sia stato effettuato nel termine previsto nel contratto, ben può il giudice del merito pronunciare la risoluzione per inadempimento, dopo avere valutato la gravità dello stesso, anche se la parte adempiente non abbia effettuato la costituzione in mora ne la diffida ad adempiere.

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