Cass. civile, sez. Lavoro del 1977 numero 5486 (16/12/1977)


Poiché la licenza comunale per la conduzione di un pubblico esercizio è strettamente personale, e non può essere ceduta e trasmessa, nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge, va dichiarata la nullità, ai sensi degli artt 1344 e 1418 cod. civ., del contratto che, al di fuori delle indicate ipotesi, abbia ad oggetto la cessione di licenza, o l'affidamento di attività soggetta a licenza a persona diversa dal suo titolare, o, comunque, tenda ad eludere detti inderogabili principi (quale il contratto di affitto di pubblico esercizio, nel quale l'affittuario venga fatto apparire come rappresentante del concedente).

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