Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 756 (12/01/2025)



Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacienti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l.notarile), e, ciò, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.

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