Fidefacienti: requisiti




Per quanto riguarda i requisiti che i fidefacienti devono possedere, vale per tali soggetti quanto indicato nel primo comma dell'art. 50 l.n., e cioè devono essere cittadini italiani maggiorenni o stranieri in essa residenti con almeno 18 anni di età, avere la capacità di agire e non essere interessati all'atto.

Mentre non sono di ostacolo per la loro utilizzazione le condizioni di cui al secondo comma dello stesso art. 50 l.n., e cioè essere ciechi, sordi o muti, essere parente o affine del notaio o delle parti nei gradi stabiliti dall'art. 28 l.n., e il non essere in grado di sottoscrivere.

La differenza funzionale tra fidefaciente e testimone strumentale, fa si che mentre permangono i requisiti indicati dall'art. 50, I comma l.n., tra cui la capacità di agire e la mancanza di interesse all'atto, vengono a cadere, per il fidefaciente, quelle ulteriori qualità previste dal secondo comma del citato articolo.

Quindi fidefaciente idoneo potrà essere, ad esempio, anche un parente del notaio o della parte, che non possa sottoscrivere, sordo, muto o cieco nota1.

A differenza dei testimoni, i fidefacienti devono necessariamente essere noti al notaio, con una conoscenza pregressa, dello stesso valore di quella nei confronti dei testi prima della modifica normativa del 1976.

Non c'è obbligo di menzione in merito alla conoscenza da parte del notaio del fidefaciente, rimanendo comunque totalmente a carico del pubblico ufficiale la responsabilità d'aver acquisto certezza dell'identità delle parti a mezzo fidefaciente sconosciuto.

Nel caso in cui il fidefaciente non sottoscriva l'atto, va effettuata la menzione della causa che impedisce allo stesso di apporre la propria sottoscrizione (analfabetismo/impedimento) nota2.

In merito alla cumulabilità in capo allo stesso soggetto di più funzioni connesse alla fase di documentazione, è ammesso, come detto, che il testimone possa essere anche assunto in qualità di fidefaciente, ai sensi dell'art. 49 l.n..

Espressa è la non cumulabilità della funzione di teste o fidefaciente con quella di interprete di cui agli artt. 55 , 56 e 57 l.n..

Gran parte della dottrina esclude che ci possa essere sovrapponibilità tra l'essere testimone e/o fidefaciente ed i soggetti individuati dalla Legge 18/1975 di ausilio del cieco.

Note

nota1

E' evidente che permane tutta a carico del notaio rogante l'eventuale responsabilità di aver utilizzato un tale fidefaciente, se dovesse dimostrarsi l'inidoneità di un tale soggetto a svolgere detta funzione.
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nota2

Dal che si deduce che sull'atto notarile dovremo sempre trovare le sottoscrizioni del notaio e dei testimoni ove acquisiti.
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