Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 573 (09/01/2025)



Il comodato di immobile per vivere con la propria famiglia non è a titolo precario; pertanto, il comodante non può richiedere la restituzione del bene a proprio piacimento ai sensi dell'art. 1810 cod.civ., essendo soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 cod.civ., perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.

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