Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 11879 (06/05/2025)



Il notaio incaricato della redazione di un atto di cessione di un credito IVA non è responsabile per l’omessa verifica della richiesta di rimborso del credito da parte della società cedente, poiché la mancata richiesta di rimborso non incide sulla cedibilità e sulla validità del credito ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge n. 70/1988.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 11879 (06/05/2025)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti