Cass. Civile, sez. III del 2024 numero 26487 (10/10/2024)
In tema di invalidità del contratto per contrarietà a norme imperative, le disposizioni che, anche a prescindere dalla pattuizione delle parti, impongono all’oggetto del contratto determinate caratteristiche sono norme di validità, non già di comportamento dei contraenti, e la loro violazione determina la nullità del negozio per impossibilità (o illiceità) dell’oggetto e non la mera responsabilità da inadempimento. (Fattispecie relativa ad un contratto di vendita e ad un collegato contratto di leasing di un’imbarcazione, realizzata in violazione delle norme CE imponenti determinati requisiti di costruzione e progettazione, posti a tutela dell’interesse generale alla sicurezza della navigazione).