Cass. civile, sez. III del 2016 numero 1666 (29/01/2016)



La configurabilità, nel nostro ordinamento, delle due forme di comodato anzidette, ossia quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c. sotto la rubrica comodato senza determinazione di durata; solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c. concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, comma 2, c.c.). A questo tipo contrattuale va, quindi, ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso anche nelle sue potenzialità di espansione. Si tratta, infatti, di contratto sorto per un uso determinato e, dunque, come è stato osservato, per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale. Ed è grazie a questo inquadramento che risulta senza difficoltà applicabile il disposto dell'art. 1809, comma 2, norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale.

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