Cass. civile, sez. III del 2015 numero 14645 (14/07/2015)



Il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste categorie o sottocategorie è a sua volta compendiata da una pluralità di voci i aspetti o sintagmi.

Pur dovendo il ristoro del danno patrimoniale normalmente corrispondere alla relativa esatta commisurazione, del danno patrimoniale futuro la valutazione non può essere che equitativa, la quale attiene alla quantificazione e non già all’individuazione del danno e deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.

I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta e adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire di addivenire a una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata.

La liquidazione equitativa deve rispondere ai principi della (tendenziale) integralità del ristoro, e pertanto: a) non deve essere puramente simbolica o irrisoria o comunque non correlata all'effettiva natura o entità del danno ma tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; b)deve concernere, inoltre, tutti gli aspetti (o voci) di danno emergente e di lucro cessante di cui la generale ma composita categoria del danno patrimoniale si compendia.

Il giudice è tenuto a dare congrua motivazione dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, spiegando le ragioni del processo logico sul quale la valutazione equitativa è fondata, e indicando in particolare i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.

In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale futuro, va esclusa la possibilità di applicarsi in modo “puro” parametri rigidamente fissati in astratto o di fare ricorso ad una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi sostanzialmente al suo mero arbitrio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 2015 numero 14645 (14/07/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti