Cass. civile, sez. III del 2014 numero 1608 (27/01/2014)




In tema di divulgazione illecita di dati personali, vengono riconosciuti i danni morali ed esistenziali se, dal servizio giornalistico, si può risalire all’identità del protagonista del caso di cronaca, anche in assenza delle sue generalità. Sono sufficienti una serie di elementi ‘individualizzanti’ idonei a consentire a un vasto pubblico di comprendere con immediato effetto di chi si sta parlando.

L’individuabilità della persona offesa o di cui sono stati resi pubblici i dati sensibili, non ne postula l'esplicita indicazione del nominativo, essendo sufficiente che essa possa venire individuata anche per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto tale individuazione avvenga nell'ambito di un ristretto gruppo di soggetti.

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