Cass. civile, sez. III del 2012 numero 20995 (27/11/2012)




Il notaio che omette di annotare a margine dell'atto di matrimonio la costituzione di un fondo patrimoniale non può giustificare la propria dimenticanza con l'esistenza di un contrasto in giurisprudenza circa l'obbligatorietà dell'adempimento. In caso di incertezza, infatti, la condotta del professionista deve essere improntata alle regole più elementari di prudenza al fine di assicurare con certezza il conseguimento dello scopo tipico del negozio richiesto dalle parti dando esecuzione, come nel caso di specie, all’adempimento previsto dall’art. 162 c.c. e imposto a suo carico dall’art. 2671 c.c. La valutazione del dovere di diligenza di un notaio non può prescindere dalla natura professionale della prestazione da lui esigibile ex art. 1176, comma II, c.c. L’inosservanza di tali obblighi accessori non può essere in alcun modo scusato e dà luogo a responsabilità da contratto per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun specifico riferimento a tale, peculiare, forma di responsabilità.

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