Cass. civile, sez. III del 2011 numero 1084 (18/01/2011)




L’effetto interruttivo, sospensivo della instaurazione di un giudizio ex art. 2945 c.c., vale anche per giudizi aventi oggetto diverso dal diritto prescrittibile purché ricondotti ad un comportamento dell’avente diritto volto, non equivocamente, a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto.

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