Cass. civile, sez. III del 2011 numero 10220 (10/05/2011)




Il diritto di prelazione agraria previsto dall'art. 8 della L. n. 590/1965 ed esteso al proprietario di terreni confinanti dall'art. 7, comma II, della L. n. 817/1971 , è sottoposto, fra l'altro, alla condizione negativa della mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente. Tale previsione - che si radica sulla necessità di favorire l'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, evitando, nel contempo, l'esercizio della prelazione con finalità speculative - va interpretata restrittivamente alla luce di un bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti e, perciò, si applica anche al caso di vendita di quote in proprietà indivisa, a prescindere dalla percentuale delle medesime.

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