Cass. civile, sez. III del 2005 numero 19963 (14/10/2005)


In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento della stessa, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione il quale eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni.

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