Cass. civile, sez. III del 2004 numero 8218 (29/04/2004)


In tema di leasing finanziario - fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura - la scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall'avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell'art. 1375 cod. civ., che il concedente stesso possa fare affidamento sull'autoresponsabilità dell'utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicchè su entrambi grava un onere di collaborazione), di talchè, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all'utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l'utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell'adempiere, deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l'esatto adempimento da parte del fornitore. Ne consegue che non può essere, a tale stregua, convenzionalmente previsto il trasferimento sull'utilizzatore del rischio della mancata consegna della cosa da parte del fornitore, nè della consegna di una cosa con vizi che la rendano diversa da quella pattuita per la mancanza dei requisiti necessari all'uso; e che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anche eventualmente ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 cod. civ., per cui mentre il debitore (nel caso il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone) risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, il creditore (nel caso, l'utilizzatore) non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare.(Principio affermato in tema di contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo munito della carta di circolazione ma non ancora immatricolato, oggetto di successivi sequestro e confisca in quanto ciononostante dal fornitore consegnato e dall'utilizzatore messo in circolazione).

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