Cass. civile, sez. III del 2003 numero 2879 (26/02/2003)


In base agli articolo 8, comma 1, della legge 26 maggio 1965 n. 590 e 7, comma 1, della legge 14 agosto 1971 n. 817, il diritto a essere preferito nell'acquisto, in tanto spetta al coltivatore diretto in quanto egli abbia iniziato a condurre il fondo almeno due anni prima che lo stesso sia posto in vendita. E l'onere della prova di questo incombe su chi esercita il diritto.

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