Cass. civile, sez. III del 2003 numero 16724 (07/11/2003)


Affinché la successione nei rapporti contrattuali inerenti all'azienda trasferita possa operare ai sensi dell'art. 2558 del Cc. è necessario che il trasferimento dell'azienda si ricolleghi direttamente alla volontà delle parti o a un fatto che queste abbiano espressamente previsto e in relazione al quale abbiano potuto disporre circa la sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti all'azienda e non interamente eseguiti. Restano, pertanto, fuori dall'ambito dell'art. 2558 del Cc. tutte le altre ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale.

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