Cass. civile, sez. III del 2002 numero 10562 (19/07/2002)


In tema di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia allorchè la cosa svolge solo in ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una cosa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo a interrompere il collegamento causale tra cosa e danno. Ovviamente il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa , va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrensicamente pericolosa quanto più la situazione di possibile pericolo, per effetto di un fattore esterno, è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo ( costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a escludere dunque la responsabilità del custode.

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