Cass. civile, sez. III del 1999 numero 4228 (28/04/1999)


Il conduttore di un immobile abusivo è obbligato al pagamento del canone perché l' oggetto del contratto, che ai sensi dell' art. 1346 cod. civ. deve esser lecito, è da riferire alla prestazione, ovvero al contenuto del negozio, non al bene in sé, né è illecita la causa, ai sensi dell' art. 1343 cod. civ., perché locare un immobile costruito senza licenza, né condonato, non è in contrasto con l' ordine pubblico, da intendere come il complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l' organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico.

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