Cass. civile, sez. III del 1999 numero 3609 (13/04/1999)


Il mandato conferito agli arbitri liberi o ai periti, in caso di perizia contrattuale, ha natura di mandato collettivo, con la conseguenza che la revoca può intervenire solo di comune accordo tra tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.La disciplina dell'art. 1726 cod. civ. in tema di mandato collettivo, secondo la quale la revoca effettuata da uno solo dei mandanti non ha effetto, non riguarda il caso della rinunzia del mandatario (arbitro libero o perito), che produce necessariamente l'effetto dello scioglimento del mandato anche collettivo, restando irrilevante che la rinunzia possa essere frutto di un'intesa con uno dei mandanti.In tema di arbitrato irrituale e di perizia contrattuale, l'indagine diretta a stabilire se l'arbitro si sia mantenuto o meno nei limiti dell'incarico ricevuto si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato conferito, tramite la determinazione dell'effettiva volontà dei mandanti, e, quindi, in un accertamento riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.L'art. 810, primo comma cod. proc. civ. disciplinante le modalità di nomina degli arbitri nell'arbitrato rituale non trova applicazione in materia di arbitrato libero o perizia contrattuale (nel caso di specie la S. C. ha escluso che la nomina dell'arbitro dovesse essere effettuata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, limitandosi la clausola a prevedere che la nomina dovesse avvenire con apposito atto).

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