Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8876 (08/09/1998)


La previsione, ad opera dell'art. 1105, comma quarto, cod. civ. in materia di comunione, per il caso in cui non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne tuttavia esclusivamente la gestione della cosa comune, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti, e non opera, per converso, in relazione ad ziative giudiziarie contenzione promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui il comunista faccia valere in giudizio la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che dalla rovina della cosa di cui è comproprietario abbia subito pregiudizio.In virtù dell'art. 2053 c.c. - che integra una particolare ipotesi di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l'applicazione della detta norma, - sussiste la responsabilità del proprietario per il caso di danni provocati a terzi quale conseguenza della rovina di edificio intendendosi come tale ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; responsabilità dalla quale il proprietario dell'edificio può andare esente solo fornendo la prova che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8876 (08/09/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti