Cass. civile, sez. III del 1998 numero 4186 (23/04/1998)


I genitori di persona che abbia subito gravi lesioni in conseguenza dell'altrui illecito hanno diritto al risarcimento del danno morale. L'esistenza di tale danno, tuttavia, va accertata in modo rigoroso dal giudice di merito, evitando il ricorso al fatto notorio. Il giudice d'appello, quando venga contestata dall'appellante soltanto l'affermazione della propria responsabilità, non può riesaminare d'ufficio la quantificazione del danno operata dal primo giudice.Ai prossimi congiunti, ed in particolari ai genitori, della vittima di lesioni colpose spetta anche il risarcimento del danno morale.In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti la richiesta del danneggiato ex art. 22 l. n. 990 del 1969 obbliga l'assicuratore ad adempiere il debito di indennizzo nei confronti del danneggiato medesimo, ma il suo debito di natura pecuniaria non si trasforma in debito di valore. L'inadempimento dell'assicuratore, senza alcuna valida giustificazione, determina a carico del medesimo una accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria regolata dal disposto dell'art. 1224 c.c. che importa, come conseguenza, il superamento dei limiti del massimale con riferimento al pagamento degli interessi e della intervenuta svalutazione monetaria (maggior danno).In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, nel caso in cui il debito da risarcimento non superi il massimale di polizza, che costituisce il limite della prestazione dell'assicuratore, sono dovuti, fino alla concorrenza di detto massimale, la rivalutazione e gli interessi sul capitale originario, dovendo il debito da indennizzo essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito di risarcimento gravante sul danneggiante, che comprende la somma rivalutata e gli interessi fino al momento della liquidazione. Questi ultimi peraltro vanno computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di svalutazione) ovvero in base ad un indice medio.

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