Cass. civile, sez. III del 1998 numero 3641 (08/04/1998)


La penale di cui all' art. 1382 cod. civ. costituisce debito valuta e non di valore. Consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l' eventuale maggior danno di cui all' art. 1224 cod. civ., a ciò non ostando l' effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all' inadempimento o al ritardo nell' adempimento dell' obbligazione principale.

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