Cass. civile, sez. III del 1998 numero 1420 (11/02/1998)


Il "contratto autonomo di garanzia", definito anche "garanzia a prima domanda", espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art. 1322, secondo comma cod. civ., si configura come una relazione tri o quadrilaterale fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), il controgarante (soggetto non necessario e che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera e il debitore della prestazione (l'ordinante). Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante s'impegna a pagare al beneficiario, che escuta la garanzia, senza opporre eccezioni in ordine né alla validità né all'efficacia del rapporto di base. Identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante.

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