Contratto autonomo di garanzia: aspetti strutturali



L'autonomia del contratto autonomo di garanzia è concetto relativo. Per quanto la prestazione del garante risulti essere svincolata da quella facente capo al garantito, occorre pur sempre ipotizzare il collegamento tra la negoziazione di garanzia ed un rapporto sottostante nascente dal contratto di base tra debitore principale e creditore beneficiario. E' proprio in funzione di questo collegamento che occorre rimarcare come, dal punto di vista soggettivo, il contratto autonomo di garanzia si esaurisca in uno schema bilaterale. Le parti consistono unicamente nel creditore e nel garante, dovendo dunque essere escluso il debitore garantito nota1. E' il caso di precisare relativamente a tale aspetto che la negoziazione in esame può assumere nella prassi una differente configurazione, a seconda che le operazioni si svolgano all'interno del territorio nazionale ovvero in ambito internazionale. Quanto alle prime, la negoziazione coinvolge, come detto, tre soggetti: il debitore ordinante, la banca (o altro ente mandatario) garante e il creditore dell'ordinante, vale a dire il beneficiario della garanzia. Quanto alle ultime a tali soggetti se ne aggiunge per lo più un quarto, la banca c.d. controgarante. Si tratta di un istituto di credito del paese di origine, o meglio del luogo in cui ha sede l'ordinante. Sul piano pratico l'esportatore (ad es. italiano), invitato a fornire all'importatore all'estero una o più garanzie di buona esecuzione della propria prestazione, si rivolge a tal fine ad una banca italiana. Quest'ultima, a propria volta, conferisce incarico ad una banca del paese dell'importatore beneficiario della garanzia, affinché provveda a rilasciare la detta garanzia. Da questa prassi internazionale si è sviluppata anche una analoga figura avente una valenza interna, nella quale il c.d. controgarante assume nei confronti del garante un impegno di contenuto identico a quello che costui assume nei confronti del beneficiario, cioè di pagare al garante che escuta la garanzia, senza opporre eccezione alcuna in ordine alla validità ed efficacia del rapporto principale (Cass.Civ.Sez.III n.1420/1998 ). 

In ogni caso la presenza di tre distinti rapporti intersencantesi l'uno con l'altro (il contratto-base tra il creditore principale ed il debitore, afferente al rapporto di valuta; il secondo rapporto in cui il debitore principale conferisce mandato ad un terzo garante di adempiere "a prima richiesta", cioè senza opporre eccezioni, aspetto questo relativo al rapporto di provvista; infine il terzo nesso che viene ad instaurarsi tra terzo mandatario e creditore beneficiario, vale a dire il rapporto finale), consente unicamente di comprendere la valenza operativa della negoziazione, valenza che comunque non si riflette sulle concrete modalità di perfezionamento. Esso interviene unicamente sulla scorta del raggiungimento dell'accordo tra garante e creditore beneficiario.

Al riguardo si reputa che il contratto autonomo di garanzia sia da inquadrare nella figura più generale del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 cod.civ. ), onde l'accettazione del creditore  potrebbe essere raggiunta anche in forma tacita, in relazione al mancato rifiuto di costui entro un congruo termine. Il tema sarà più compiutamente analizzato in sede di disamina degli elementi essenziali della negoziazione.

Note

nota1

Così De Nictolis, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998, p.99, la quale afferma che non vi è "un unitario contratto plurilaterale: si è in presenza di una pluralità di rapporti bilaterali, in cui si inserisce la garanzia autonoma, anch'essa bilaterale".

 
top1

Bibliografia

  • DE NICTOLIS, Nuove garanzie personali e reali, Padova, 1998

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Contratto autonomo di garanzia: aspetti strutturali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti