Cass. civile, sez. III del 1998 numero 12417 (10/12/1998)


Ai fini della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell' art. 2049 cod. civ., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l' illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell' ambito dell' incarico o abbia ecceduto dai limiti di esso, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

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