Cass. civile, sez. III del 1998 numero 11077 (04/11/1998)


La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge (art. 2498 c.c.) ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la società a.r.l. in cui si è trasformata la originaria s.a.s. può impugnare, in tale sua nuova veste, la decisione emessa nei confronti della s.a.s. .

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