Cass. civile, sez. III del 1998 numero 10249 (16/10/1998)


Il perfezionamento di un contratto non esclude in sé la responsabilità, ai sensi dell' art. 1337 cod. civ., per i danni derivati dal ritardo nella sua formazione, se in violazione del principio di buona fede, per il quale, a maggior ragione se una parte è un' impresa esercente in condizione di monopolio legale, sussiste l' obbligo di non rinviarne ingiustificatamente la conclusione.Il contratto di somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem perché gli atti dell'Enel, ai sensi dell'art. 3 n. 11 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 che lo ha istituito, sono disciplinati dalle leggi di diritto privato e detto contratto non è soggetto alla disciplina della contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923; pertanto spetta al giudice del merito accertare se in concreto, indipendentemente dalla sottoscrizione del formulario - tipo, esso è concluso per facta concludentia (quali ad esempio il pagamento del contributo richiesto dall'Ente in relazione all'impegno di potenza accolto, ovvero l'inizio dei lavori per l'allaccio della linea elettrica, prestazione di attività che pur se estranea alla causa tipica del contratto di somministrazione, può rilevare, ai fini dell'art. 1327 cod. civ., per l'estensione prevista dall'art. 1570 cod. civ.).

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