Cass. civile, sez. III del 1997 numero 814 (27/01/1997)


E' da ritenere esercente un' attività pericolosa colui che produce una sostanza potenzialmente lesiva - nella specie emoderivata - da utilizzare per comporre un farmaco destinato ad essere iniettato nell' organismo umano; pertanto ai sensi dell' art. 2055 cod. civ. egli è responsabile in solido con il produttore finale dei danni derivati dall' uso del medicinale - e pur se questi abbia omesso di verificarne l' innocuità, perché tale causa prossima non ha efficienza causale autonoma per la produzione dell' evento - salvo che provi di aver impiegato ogni cura e misura secondo le conoscenze tecniche e scientifiche esistenti, atte ad impedirlo (nella specie ricerca del virus con il metodo RIA).

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