Cass. civile, sez. III del 1997 numero 7603 (14/08/1997)


Poiché si verifichi la liberazione del fideiussore per fatto del creditore ai sensi dell'art. 1955 cod. civ. occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico, vale a dire la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 cod. civ. o di regresso ex art. 1950 cod. civ. ovvero che il creditore abbia omesso l'esplicazione di un'attività che la legge o il contratto impongano al fine specifico di rendere giuridicamente possibile la surrogazione

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