Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5944 (02/07/1997)


Ai fini della applicazione dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è da ritenersi sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, ovvero delle norme giuridiche da essi violate, così che risulta del tutto irrilevante che le condotte lesive si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità. Ne consegue che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della notizia lesiva dell'onore e del prestigio del soggetto su differenti organi di informazione non esclude l'unicità del fatto dannoso con riguardo al risultato finale in cui confluiscono le condotte dei diversi responsabili, l'identità del soggetto danneggiato e la pressoché totale coincidenza delle modalità di tempo e luogo della diffusione della notizia consentendo, difatti, di individuare un danno unico, e non rilevando, in contrario, che le singole condotte illecite abbiano influito non solo nel senso di porsi come concause, ma anche di determinare un pregiudizio complessivamente maggiore di quello che la singola condotta censurata avrebbe posto in essere.

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